La fattispecie si riferisce ad una sentenza emessa all’esito di un giudizio di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e dell’efficacia della successiva quietanza rilasciata dal venditore con scrittura privata avente firma autenticata, il tutto accaduto prima della sentenza di fallimento del venditore.
La quietanza rilasciata dal creditore poi fallito non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento.
Pertanto la contestazione della opponibilità della quietanza alla Curatela non è riconducibile nell’ambito dell’art. 345 c.p.c. perché non costituisce domanda nuova e neppure eccezione in senso stretto, ma, a tutto concedere, un’eccezione in senso lato suscettibile di deduzione anche in grado di appello.
Cassazione Civile, Sezione VI – 2 , ordinanza 14 giugno 2018 n. 15591