Sull’applicazione della commissione massimo scoperto ai fini dell’usurarietà del credito si registrano sentenze difformi basate su una diversa definizione della fattispecie oggettiva di usura e sulla rilevanza della devoluzione all’autorità amministrativa di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla normativa preesistente.
Dato anche il notevole contenzioso sul punto, è stata disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 20 giugno 2017 n. 15188