26.06.2017
Divorzio – Assegno divorzile – Modifiche: condizioni

Per l’affermazione dell’an debeatur dell’assegno divorzile, non è sufficiente la permanenza di un evidente divario economico tra le due parti ed è addirittura fuorviante il criterio del tenore di vita in linea con quello della convivenza, da non tenere più in conto in materia di assegno divorzile.

Nella specie il giudice d’appello aveva invece ritenuto che il miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie e l’avvenuto pensionamento dell’ex marito non erano tali da poter escludere l’an debeatur, avuto riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e non aveva  applicato il principio dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente l’assegno.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 22 giugno 2017 n. 15481

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