L’onere di pubblicità del codice disciplinare, previsto dall’art. 7, comma 1, legge n. 300/70, si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con provvedimento espulsivo da norme del c.c.n.l. o da quelle validamente poste dal datore di lavoro, entrambe soggette all’obbligo di pubblicità per l’esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze, ma non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice di merito, integri la violazione di una norma penale o sia manifestamente contrario all’etica comune ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ., poiché in tali casi, il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 15 giugno 2017 n. 14862