26.06.2017
Credito – Sistemi di informazione creditizia – Preavviso tramite Postel: insufficienza

La dichiarazione di preventivo avvertimento di cui all’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004 n. 8, ha natura recettizia, per cui l’onere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario.

L’invio del preavviso tramite Postel non dà alcuna prova circa l’avvenuta ricezione, né giova l’attestazione dell’intermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo rilevante l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice Privacy.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 13 giugno 2017 n. 14685

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