Al di là delle istruzioni di Vigilanza variamente adottate dalla Banca d’Italia nel 2006 e nel 2009 e dei decreti ministeriali recanti i tassi soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità delle stesse istruzioni, vale, in sede e civile e penale, il principio di omnicomprensività fissato dall’art. 644, comma 3, c.p. secondo il quale per la determinazione del tasso usurario si deve tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Nel caso del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il collegamento fra finanziamento e premi assicurativi costituisce manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sull’articolazione dei prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero, a pacchetto).
Cassazione Civile, sentenza 06 marzo 2018 n. 5160