29.03.2018
Servizi di investimento – Obblighi informativi – Onere della prova

Il mancato rispetto da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione comporta un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sull’investitore ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall’inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l’accertamento del nesso di causalità in via presuntiva.

Nei servizi di investimento non può porsi a carico del cliente l’onere di provare quale diverso investimento avrebbe potuto compiere, di pari rischio, ma di maggior guadagno, in quanto l’adempimento agli obblighi informativi da parte dell’intermediario ben avrebbe potuto legittimamente indurre l’investitore, non a un investimento simile più redditizio, ma proprio a non effettuarne alcuno.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza  20 marzo 2018 n. 6920

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