11.04.2018
Fallimento – Rapporto di lavoro: sospensione – Successivo licenziamento – Declaratoria di illegittimità – Conseguenze

In seguito a dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro rimane sospeso in attesa della scelta del curatore.

Se questi opta per lo scioglimento del rapporto, dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti, individuali o collettivi. Se il recesso viene dichiarato “inefficace” con sentenza passata in giudicato per violazione della legge n. 223/1991, la curatela sarà soggetta al principio, valido per qualunque datore di lavoro, secondo il quale il lavoratore matura diritti retributivi malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, secondo quanto previsto dal testo dell’art 18 legge 300/1970 vigente all’epoca dei fatti, oltre al T.F.R.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 23 marzo 2018 n. 7308

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