11.04.2018
Straining – Risarcimento – Presunzioni

Lo straining, non configurante mobbing, ma concretante situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, che costringe la vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile per incuria e disinteresse del datore di lavoro nei confronti del benessere lavorativo del lavoratore (nella specie allontanamento dalle direzione generale, invio di lettere di scherno diffuse in azienda), comporta l’obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.

Analogamente a mezzo di presunzioni può essere provato il danno alla professionalità da perdita di chances, l’estromissione del lavoratore da un settore strategico con conseguente impoverimento del proprio bagaglio professionale.

Il risarcimento del danno può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del trattamento retributivo spettante al dipendente.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 29 marzo 2018 n. 7844

 

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