Nel caso di scrittura privata non autenticata la certezza della data può essere data dal timbro postale apposto sul foglio che forma corpo unico con la scrittura.
Il timbro può essere apposto in qualunque parte del documento, all’inizio o alla fine del documento, sul recto o sul verso; irrilevante ai fini della data certa è invece l’apposizione del timbro sulla busta.
Tale certezza può essere contestata da prova contraria, non occorrendo il ricorso alla querela di falso.
Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 08 febbraio 2018 n. 3046