Lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce elemento essenziale o naturale del contratto, ma un compito ulteriore che le parti possono convenire.
Pertanto non compete all’agente il diritto ad un compenso per l’attività di incasso quando manchi una specifica pattuizione negoziale concretante un obbligo dell’agente ed essa venga svolta dall’agente in via facoltativa anche nel proprio interesse.
La verifica circa l’effettiva volontà delle parti è prescritta solo se, nel corso del contratto, intervenga una modifica e non anche quando l’eventuale incarico di riscossione sia ab origine previsto in contratto.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 26 marzo 2018 n. 7467