Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che, con tali pagamenti, il terzo – senza utilizzare la provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – ha solo adempiuto, in qualità di fideiussore, l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6913