29.03.2018
Fallimento – Rimesse del terzo fideiussore – Non revocabili

Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che, con tali pagamenti, il terzo – senza utilizzare la provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento – ha solo adempiuto, in qualità di fideiussore, l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6913

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