Non può farsi discendere dal combinato disposto degli artt. 2086, 2084 e 2104 cod. civ., un obbligo a carico del lavoratore di esecuzione di compiti, quale quello della reperibilità, palesemente aggiuntivi ed estranei alla prestazione dedotta in contratto, nonché l’imperatività di prassi aziendali formatesi in contrasto con la disciplina collettiva (nella fattispecie il lavoratore non rientrava nelle categorie per le quali il Contratto Integrativo Aziendale prevede il servizio di reperibilità).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 26 marzo 2018 n. 7410