29.03.2018
Danno alla salute – Accertamento e liquidazione – Dieci princìpi

  1. L’ordinamento prevede e disciplina solo due categorie di danno: patrimoniale e non patrimoniale:
  2. IL danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria.
  3. Qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori.
  4. Nella liquidazione del danno non patrimoniale vanno prese in esame tutte le conseguenze dell’illecito, evitando di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
  5. Necessario accertare con ogni mezzo di prova se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.
  6. Non duplicare il risarcimento del danno biologico con altra somma per pregiudizi di cui è già espressioni il grado di invalidità permanente.
  7. La misura standard del risarcimento per danno permanente alla salute può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari.
  8. Oltre al risarcimento del danno biologico può essere liquidata una ulteriore somma per pregiudizi estranei alla valutazione medico-legale (esempio: dolore dell’animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
  9. I pregiudizi di cui al punto 8) devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione.
  10. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti diversi da una lesione alla salute va liquidato, dopo approfondita istruttoria, tenendo conto dei pregiudizi della vittima nella relazione con se stessa (danno morale interiore) e quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.

Corte di Cassazione, Sezione III, ordinanza 27 marzo 2018 n. 7513

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