Come statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675/2017, allorché il tasso degli interessi concordato fra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il carattere usurario degli interessi va accertato al momento i cui questi sono stati pattuiti, non essendo configurabile la c.d. usura sopravvenuta.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 30 gennaio 20128 n. 2311