Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente , di cui all’art. 1223 cod. civ..
Come qualsiasi voce di danno anche quella suddetta sarà soggetta alle regola generali e dunque no sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza; non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, seppure necessarie, sono state sostenute in misura esagerata; non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.
Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 2 febbraio 2018 n. 2644