06.02.2018
Lavoro – Contratto a termine – Forma scritta

Ai fini del rispetto della forma scritta prevista ad substantiam per il contratto a tempo determinato, non è sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, perché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione – peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti – della durata limitata del rapporto, ma plausibilmente la semplice volontà del lavoratore di essere parte di un contratto di lavoro.

Cassazione Civile, Sezione VI – L, ordinanza 05 febbraio 2018 n. 2744

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