19.01.2018
Testamento: revocazione per sopravvenienza di figli – Donazione: revocazione per sopravvenienza di figli – Differenze

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli (art. 803 cod. civ.) è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. L’interesse tutelato è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli.

La norma sulla revocazione del testamento (art. 687 cod. civ.) va valutata in chiave oggettiva, tenuto conto che:

  • la fattispecie opera di diritto ed anche laddove il de cuius abbia avuto tempo, anche notevole, per procedere alla revoca del precedente testamento;
  • comporta l’applicazione delle norme sulla successione legittima con immediato e diretto vantaggio del figlio o discendente sopravvenuto, mentre in caso di revocazione della donazione i beni rientrano nella disponibilità del donante;
  • mentre l’art. 803 prevede che la revocazione possa darsi anche in caso di riconoscimento di un figlio naturale salvo che al tempo della donazione il donante avesse notizia dell’esistenza del figlio, l’art. 687 cod. civ. è applicabile anche in caso di sopravvenienza di figli postumi, il che rende evidente come, per la perdita di efficacia del testamento, non sia coessenziale la previa possibilità per il testatore di poter disporre altrimenti.

Cassazione Civile, II Sezione, sentenza 05 gennaio 2018 n. 169

-