Qualora il Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro ritenga che la causa non rientri fra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., bensì sia di competenza del giudice ordinario, non può d’ufficio rilevare la sua incompetenza per territorio semplice, trovando applicazione l’art. 38, 1° comma, c.p.c., il quale richiede che l’incompetenza per territorio sia eccepita, a pena di decadenza, dalla parte nella comparsa di risposta o nella memoria difensiva tempestivamente depositata e debba contenere l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Cassazione Civile, Sezione VI-L, ordinanza 9 gennaio 2018 n. 298