L’ammissione al passivo del fallimento del controvalore del bene non recuperabile può anche risultare da attività della procedura note al terzo e implicitamente considerate quale presupposto per ritenere impossibile una restituzione anche solo parziale ed in natura dei beni, senza necessità di previa istanza di rivendica o restituzione.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 08 novembre 2017 n. 26424