19.01.2018
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Forma scritta – Mancata sottoscrizione da parte dell’intermediario – Validità del contratto: condizioni

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (principio di diritto).

Ciò in quanto il requisito della forma ex art. 1325 n, 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, che è posta nell’interesse del cliente, come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2018 n. 898

 

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