06.02.2018
Lavoro – Licenziamento – Reintegrazione e indennità sostitutiva – Dies a quo

Il licenziato ha diritto a esercitare l’opzione per l’indennità sostituiva della reintegrazione come conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza e nel termine di decadenza previsto dall’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970

Questo diritto fa parte del patrimonio giuridico del lavoratore e non può subire compressioni o limitazioni per cause sopravvenute, ove anche queste ultime rendano di fatto non più possibile la reintegrazione, come, ad esempio, l’intimazione di in nuovo licenziamento, non impugnato, per esempio per raggiungimento dei limiti di età.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2139

 

 

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