Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire, non solo l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (prendendo come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano), ma anche un’adeguata valutazione del caso concreto.
Nella specie il giudice di merito ha correttamente motivato il suo discostamento dai parametri di cui alle tabelle “milanesi” adottando una valutazione necessariamente equitativa, basata sulla sopravvivenza relativamente breve dal momento della diagnosi (2004) sino a quello del decesso (2005), con le annesse ed ingravescenti sofferenze, soprattutto nelle ultime fasi della vita del malato.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 02 febbraio 2018 n. 2598