Ai fini della mutazione della detenzione in possesso, l’opposizione del zione- possessdetentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell’art. 1141 cod. civ., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (ad esempio donazione del bene al conduttore da questo accettata, considerando la data della donazione come momento utile ai fini del decorso del termine per l’usucapione).
Un atto di vendita al conduttore, con accettazione del prezzo da parte del venditore e mancata pretesa di successivi versamenti o pigioni, determina il mutamento della detenzione in possesso, ancorché l’atto sia nullo per difetto di forma.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 08 gennaio 2024 n. 483