L’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gravato da ipoteca giudiziale, richiede che la Corte Costituzionale si pronunzi sulla legittimità o meno dell’art. 7, comma 3, legge n. 47/1985 e dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 non potendosi adottare da parte del giudice, né il criterio della interpretazione c.d. adeguatrice (ipotesi dell’acquisizione superficiaria), né l’ipotesi di consentire al creditore ipotecario di coltivare l’esecuzione forzata al fine di pervenire ad una vendita sottoposta alla condizione sospensiva dell’assunzione di una obbligazione di demolire l’abuso o di presentazione di una domanda di sanatoria.
La questione non è manifestamente infondata, dovendosi rispettare:
– in relazione all’art. 3 Cost., l’osservanza del principio di ragionevolezza;
– in relazione all’art. 24 Cost., il diritto del creditore ipotecario alla garanzia di avere una concreta aspettativa di soddisfacimento delle proprie ragioni;
– in relazione agli artt. 117, comma 1 e 42 Cost., il divieto di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU perché l’asserita incompatibilità fra le due norme esige una pronunzia della Corte Costituzionale.
Cassazione Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria 08 gennaio 2024 n. 583