L’art. 696-bis, comma 1, periodo 1 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo le parole “da fatto illecito” non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità all’ordinamento giuridico” secondo l’indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dando così luogo ad una differenziazione priva di ogni ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, dalla garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore, che pure la Corte Costituzionale ha più volte affermato.
Corte Costituzionale, sentenza 21 dicembre 2023 n. 222