La nullità per mancata registrazione del contratto di locazione concerne l’iniziale ed unica registrazione, effettuata la quale il contratto si sottrae ad ogni nullità, mentre il mancato eventuale versamento dell’imposta di registro per alcune delle annualità successive, seppure sanzionata dal punto di vista fiscale, non interferisce sulla validità negoziale.
Un accordo scritto modificativo del contratto di locazione registrato con cui le parti abbiano convenuto la riduzione del canone inizialmente prevista non è soggetto all’obbligo fiscale della registrazione, non rientrando detto accordo nel novero degli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 24 luglio 2023 n. 22163