09.02.2024
Frazionamento giudiziario del credito in presenza di unicità del rapporto – Condizioni

La sussistenza di crediti giuridicamente eguali che siano riconducibili nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone credito – frazionamentoche i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata).

Domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata fra le parti, possono essere proposte in separati processi.Tuttavia ove le suddette pretese creditorie siano anche, in proiezione, iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente a costo di una duplicazione di attività istruttoria, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

La Cassazione non ha tuttavia mancato di evidenziare che la tutela processuale frazionata dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda “esistenziale” può incidere negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione, sulla durata ragionevole dei processi, sulla stabilità dei rapporti in relazione al rischio di giudicati contrastanti.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 8 agosto 2023 n. 24168