Una nuova conformazione temporale del rapporto locatizio ad uso diverso da quello abitativo (durata doppia rispetto a quella sulla quale, al momento della stipula del nuovo contratto e in mancanza della stessa, il conduttore avrebbe potuto contare) risponde ad un obbiettivo e non trascurabile interesse del conduttore e quindi concreta novazione oggettiva.
Rilevanti sono altresì anche altre pattuizioni che, bensì di per sé non decisive, avvalorano tuttavia nel loro insieme il convincimento circa la configurabilità dell’animus novandi, rendendo insindacabile la decisione di merito (nella fattispecie: aumento del canone, durata contrattuale maggiore della precedente, nuovo regime delle spese per ammodernamento degli impianti, modifiche strutturali dei locali, ulteriore soggetto che garantisce le obbligazioni del conduttore).
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 05 dicembre 2023 n. 34071