Una volta dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, sia pure dedotto in compensazione, è tutelabile nelle forme dell’insinuazione ovvero, allorché si richieda la compensazione, anche in via di eccezione al solo fine di paralizzare la domanda del curatore volta ad ottenere il riconoscimento di un credito della massa.
Il disposto dell’art. 1853 cod. civ. trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (ad esempio, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti. Una simile compensazione presuppone, non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti.
L’art. 2787, comma 3, cod. civ. prevede, come conseguenza della nullità del pegno, l’inefficacia della prelazione e la sua inopponibilità ai terzi, senza alcuna conseguenza sul titolo che ha generato il credito garantito che deve essere ammesso come chirografo.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34424