Nell’ipotesi di imprudenza del medico specialista non è applicabile l’art. 2236 cod. civ. e la limitazione della responsabilità alla colpa grave non opera. Al riguardo non rileva l’astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida né è ostativo il giudicato penale per mancata integrazione dell’elemento soggettivo della colpa.
Le linee guida non hanno rilevanza normativa né una generale rilevanza “parascriminante”, non sono né tassative, né vincolanti e non possono ostacolare la libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente, ma rappresentano un utile parametro dell’accertamento dei profili di colpa medica.
La limitazione di responsabilità ex art. 3, comma 1 della cd Legge Balduzzi trova il suo limite invalicabile nell’addebito di imperizia e non anche quando l’esercente la professione si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente (Cass. n. 295/2013). Anche l’art. 5 della legge n. 24/2017, che pure dà rilievo alle linee guida nazionali, fa sempre salve la specificità del caso concreto.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 11 dicembre 2023 n. 34516