Lo svolgimento della procedura di mediazione, prevista come obbligatorio per le fattispecie di cui all’art. 5, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, laddove possibile.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 07 febbraio 2024 n. 3452