22.03.2021
Tutela dati personali – IBAN – L’assicuratore non lo comunica all’assicurato

L’assicuratore, onde liquidare il danno, deve conoscere l’IBAN del danneggiato, ma non deve comunicarlo all’assicurato (il quale, nella specie, lo ha fatto inserire nel verbale dell’assemblea condominiale).

Con la comunicazione all’assicurato, l’assicuratore viola il principio di correttezza quale generale principio di solidarietà sociale, tenendo conto del rango fondamentale assunto dal diritto alla protezione deli dati personali tutelato dagli art. 21 e 2 Cost. e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.

Inoltre la comunicazione all’assicurato non è da ricondursi ad un adempimento di natura contrattuale.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4475