Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a due persone, con facoltà per ciascuna di operare disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare superstite ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito.
L’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi dal cointestatario defunto.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 19 marzo 2021 n. 7862