In caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro per il periodo fra licenziamento illegittimo e reintegrazione, non è prevista un’azione dell’assicurato volta a far condannare l’INPS alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, anche se l’ente previdenziale, messo al corrente dell’inadempimento del datore di lavoro, non si sia attivato nei confronti del datore, restando al lavoratore unicamente il rimedio risarcitorio ex art. 2116 cod. e la costituzione di rendita vitalizia.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 marzo 2021 n. 6722