22.03.2021
Assegno postdatato – Divieto di emettere assegni – Decorrenza

Nell’emettere il titolo (assegno) con data ideologicamente falsa, l’emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all’incasso – conformemente alla data riportata sullo stesso – in un momento successivo alla revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ed anche decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 9 legge 386/1990.

L’emissione illecita dell’assegno – sanzionata ex art. 1 della legge – non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo-assegno incompleto,  ma al momento in cui lo stesso viene presentato all’incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 05 marzo 2021 n. 6198