22.03.2021
Maternità surrogata – Interesse del bambino vs scopo di disincentivare la surrogazione di maternità – Necessità di una nuova legge

Secondo la Corte Costituzionale, si tratta di focalizzare gli interessi di un bambino nato mediante maternità surrogata, nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale ovvero eterosessuale) che ha sin dall’inizio condiviso il percorso che ha condotto al suo concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato dove la maternità surrogata non è contraria alla legge e che quindi ha portato in Italia il bambino per prenderne quotidianamente cura.

Due i princìpi di cui tener conto: l’indiscutibile interesse del bambino di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che lo uniscono a entrambi i componenti della coppia e lo scopo non illegittimo perseguito dall’attuale ordinamento giuridico di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità.

L’attuale legislazione (casi particolare di adozione, in particolare art, 44, comma 1, lettera d, legge n. 184/1983) non assicura al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai princìpi convenzionali e costituzionali.

Il legislatore deve individuare soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.

Corte Costituzionale, Presidente Coraggio, sentenza 09 marzo 2021 n. 33