La responsabilità dell’amministratore per inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dell’atto costitutivo non è esclusa dall’appartenenza della società a un gruppo di imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza. Il fenomeno del collegamento societario, pur essendo stato preso in considerazione dal legislatore per fini specifici e determinati quale causa di una configurazione unitaria del gruppo, non è idoneo a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto diverso dalle società collegate.
La formale esistenza di un gruppo non è incompatibile con l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo da parte di chi sia privo di una qualsivoglia investitura: essa, se può configurare una responsabilità concorrente, non consente di escludere la responsabilità degli amministratori della singola società.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 03 marzo 2021 n. 5795