Nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, si applica la contrattazione integrativa del cessionario e non già del cedente. Anche l’uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione e non è applicabile presso la società cessionaria dotata di una propria contrattazione aziendale.
Peraltro, i contratti territoriali possono prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli anche in peius senza che osti il disposto dell’art. 2077 cod. civ., fatta salva la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori.
Il lavoratore ha diritto di ottenere il premio di anzianità e fedeltà (nella specie, orologio d’oro al compimento del trentesimo anno di servizio o suo equivalente in denaro) maturato prima della decorrenza dell’accordo integrativo successivamente stipulato presso la cessionaria.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 15 marzo 2021 n. 7221