Il pagamento degli importi dovuti per un contratto d’appalto stipulato dal condominio appaltante e il pagamento di contributi condominiali connessi a tale contratto hanno natura diversa.
Il terzo creditore può agire nei confronti del singolo condomino in proporzione della sua quota millesimale in forza di contratto d’appalto concluso dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni.
Tale azione è del tutto indipendente dall’azione dell’amministratore verso il condomino che non paghi i contributi aventi causa immediata nella disciplina del condominio, ancorché traenti origine dal contratto d’appalto, mentre l’azione dell’appaltatore trae origine dal rapporto contrattuale, salva l’insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito del condomino per gli avanzi di cassa eventualmente residuati.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 19 marzo 2021 n. 7876