07.04.2021
Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Insusstenza del fatto – Reintegrazione

L’art. 18, comma 7, secondo periodo, legge 20 maggio 1970 n. 300 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussitenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O., “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al 4° comma dell’art. 18 (reintegra).

Nel contesto dell’art. 18 il “può applicare” del secondo periodo sottende una facoltà discrezionale del Giudice (che la Cassazione ritiene legittima in caso di eccessiva onerosità del rimedio) che viola il principio di eguaglianza e si associa alla irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

Si aggiunga che la scelta fra due forme di tutela, profondamente diverse, è rimessa all’interpretazione, senza alcuna indicazione di criteri applicativi idonei a orientare il potere discrezionale di diporre o meno la reintegrazione.

Corte Costituzonale, sentenza 1° parile 2021 n. 59, Presidente Coraggio, Relatore Sciarra