La revoca di diritto del testamento ex art. 687 cod. civ. contempla l’ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di redazione del testamento solo se la situazione familiare sia connotata, all’atto della redazione del tetamento, dalla assenza o dalla ignoranza assoluta di avere figli.
E’ preclusa l’interpretazione analogica o estensiva della norma.
Mentre, a seguito della revocazione della donazione ex art. 803 cod. civ., i beni rientrano nella disponibilità assoluta del donante, in caso di revocazione del testamento è destinata ad operare la successione legittima, con immediato e diretto vantaggio del figlio o discendente sopravvenuto.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 28 luglio 2017 n. 18893