La comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto al raggiungimento del 65° anno di età, non integra un licenziamento, trattandosi di mero richiamo del meccanismo risolutivo previsto dalla clausola collettiva.
Pertanto, in tal caso, non compete al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 29 agosto 2017 n. 20499