13.06.2020
Telefonia mobile – Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Condizione di procedibilità

Il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1 legge 249/1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.

La mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell’udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2020 n. 8241