La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito della clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione di un concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configurandosi come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. (principio di diritto)
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 26 maggio 2020 n. 9769