Il corrispettivo del patto di non concorrenza non ha natura risarcitoria , ma costituisce il corrispettivo di un’obbligazione di non facere e, ancorché erogato in vista della cessazione del rapporto, non è finalizzato ad incentivare l’esodo del lavoratore, né costituisce una erogazione che “trae origine dalla predetta cessazione”, avendo piena autonomia causale rispetto alla fine del rapporto, che è mera occasione del patto.
E’ legittimo il patto che comporta la delimitazione del divieto al solo settore del private banking, al medesimo genere di prodotti precedentemente trattati con la stessa clientela, ad una sola Regione, ad un periodo di tre anni successivi alla cessazione del rapporto e l’erogazione di un adeguato compenso (nella specie € 7.500.00 annui per tutta la durata del rapporto di lavoro)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 26 maggio 2020 n. 9790