13.06.2020
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi

Alla luce delle norme di cui all’art. 21 D. Lgs. 58/98 e al Regolamento di Attuazione adottato da Consob con delibera 1° luglio 1998 e successive modifiche, l’intermediario è tenuto ad informare adeguatamente il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

L’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta è a carico dell’intermediario che deve quindi provare di aver adeguatamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, nonché l’adeguatezza dell’operazione (fra cui rischio Paese, elevato tasso di rendimento, rating delle principali agenzie) rispetto ad esperienza, obbiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 27 aprile 2020 n.8212