In caso di dubbio circa la riferibilità fra le categorie ministeriali e il rapporto di cui è causa, il giudice è tenuto a individuare i profili di omogeneità alla luce dei parametri di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 108/1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla dazione di garanzie personali, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento per intero della quota capitale.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 05 settembre 2024 n. 23866