Il patto di quota lite (vietato dall’art. 13, comma 4, legge n. 247/2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell’avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare (nella specie il compenso era parametro al risarcimento ottenuto dal cliente per l’accertamento della illegittimità del licenziamento).
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 04 settembre 2024 n. 23738