28.11.2024
Decreto ingiuntivo esecutivo – Ambito oggettivo

Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle regioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al tuIn caso di dubbio circa la riferibilità fra le categorie ministeriali e il rapporto di cui è causa, il giudice è tenuto a individuare i profili di omogeneità alla luce dei parametri di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 108/1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla dazione di garanzie personali, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento per intero della quota capitale.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 05 settembre 2024 n. 23866
titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione delle relativa domanda in altro giudizio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25180